Canone Rai, chi ha questa età non deve pagare: “disdici subito”

Poche imposte sono così “mal digerite” come il Canone Rai, che esiste praticamente fin dalla prima diffusione degli apparecchi televisivi e pur avendo subito continue modifiche, in molti casi non viene percepito per quello che è: a dispetto del nome, si tratta della cosiddetta Tassa televisiva, che deve essere pagata da ogni nucleo familiare munito di almeno un apparecchio televisivo, nello specifico qualsiasi apparecchio in grado di “convertire” il segnale dell’antenna in immagini e audio.

Il Canone Rai rappresenta una forma di imposta di grande importanza per l’ordinamento statale, ecco perchè al netto dei malumori, la tassa televisiva difficilmente sarà abrogata in futuro, anzi il servizio Pubblico Nazionale da anni lamenta una cronica mancanza di fondi, in parte dovuta proprio alla mancata erogazione di questa imposta che ad oggi viene pagata solo da una parte dei cittadini. Dal prossimo anno il Canone Rai cambierà nuovamente struttura, e ritornerà ad essere pagabile in soluzione unica, anche se non si hanno ancora a disposizione dettagli veri e propri, almeno per ora.

Canone Rai, chi ha questa età non deve pagare: “disdici subito”

Da anni tuttavia esistono varie categorie che possono usufruire di una esenzione completa di pagamento della Tassa Televisiva, che è possibile chiedere attraverso un modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che va compilato e spedito tramite raccomandata in un plico raccomandato senza busta all’indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Alternativamente è possibile presentare la richiesta di esenzione, con in allegato una copia del documento di identità valido, attraverso un indirizzo di Posta Certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Tra le categorie più diffuse che possono fare richiesta di esenzione ci sono gli anziani con almeno 75 anni di età, a patto che non conviva con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio e che sia in possesso di un reddito che, unitamente a quello dei soggetti conviventi, non sia superiore complessivamente a 8.000 euro.

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